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Unilavoro PMI ha costituito una nuova sede a Lamezia Terme
Unilavoro PMI: Le disposizioni anti-Covid19 da non sottovalutare in Azienda
Unilavoro PMI Verona – FORMAZIONE FINANZIATA: CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0
La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato anche per il 2020 il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi esercizio 2020).
DESTINATARI
Possono aderire tutte le imprese con sede operativa in Italia il cui personale dipendente ha svolto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
ATTIVITÀ FORMATIVE
Tra le attività di formazione ammissibili al credito d’imposta quelle riguardanti le seguenti tecnologie (il piano formativo può contemplare una o tematiche tra quelli elencate):
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
SPESE CONSENTITE
Si considerano ammissibili al credito d’imposta le spese relative al personale dipendente:
- impegnato come discente nelle attività di formazione consentite (vedi elenco sopra), limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione;
- partecipante in veste di docente o tutor alle attività di formazione consentite (vedi elenco sopra), anche se, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
- impegnato in corsi e lezioni online che prevedono modalità interattive e specifici momenti di verifica a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente al fine di verificare l’effettiva partecipazione del personale dipendente alle attività.
Resta esclusa dal credito d’imposta la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
VANTAGGI ECONOMICI
La misura del credito d’imposta si differenzia in base alle dimensioni dell’impresa:
- 50 % delle spese ammissibili per le piccole imprese e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 40 % delle spese ammissibili per le medie imprese e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 30 % delle spese ammissibili per le grandi imprese e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Inoltre, fermo restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
FORMATORI CONSENTITI
Il docente (o i docenti) può essere interno o esterno all’impresa che intende usufruire del Credito d’Imposta. In caso di docente interno, questo può essere un amministratore e/o un dipendente aziendale con un Curriculum Vitae tale da giustificare le sue competenze in merito agli argomenti trattati nei corsi. Nel caso in cui le attività di formazione siano invece erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili al credito d’imposta le attività formative commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa,
- università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute:
- alla documentazione contabile certificata;
- all’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
CONTATTI
Per aderire al Credito d’imposta Formazione 4.0 e/o verificare i requisiti di ammissibilità, le imprese interessate possono scrivere a verona@unilavoropmi.it
Intervista al Segretario Generale di Unilavoro Firenze: Giovandomenico Guadagno a Lady Radio
NUOVO DPCM – Unilavoro: “È la morte delle attività di ristorazione, il Governo si fermi”
Coronavirus: Nuovo DPCM, ecco le misure in vigore dal 18 Ottobre 2020
Il Premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza hanno firmato domenica 18 ottobre 2020 un nuovo Dpcm contenente le misure per il contenimento dell’emergenza coronavirus, ad integrazione del Dpcm del 13 ottobre 2020.
Ecco quanto prevede il documento:
RISTORANTI E BAR – “Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti ”nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade”.
SALE GIOCHI E BINGO – “Le sale giochi, sale scommesse e Bingo saranno aperte “dalle ore 8,00 alle ore 21,00”.
PIAZZE E CENTRI URBANI – “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
SAGRE E FIERE – “Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico” e “secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
CONVEGNI E CONGRESSI – “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
SPORT – “Conferma dello stop agli sport di contatto a livello amatoriale e delle competizioni dilettantistiche. Restano intatte le disposizioni sul numero degli spettatori. Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito soltanto per quanto riguarda gli eventi e le competizioni riguardantigli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Per gli eventi e le competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi”.
SCUOLA – “Scuola in presenza, possibilità di forme flessibili di didattica e modulazione degli ingressi per le scuole superiori prevedendo un ingressi non prima delle 9. Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’ organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza. Modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale”.
UNIVERSITA‘ – “Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca”.
In allegato la cartellonistica adeguata al nuovo DPCM 18 ottobre 2020:
CARTELLO CAPIENZA LOCALE GENERICO
CARTELLO CHIUSURA ORE 24 INGLESE